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Ferie maturate e non godute: come comportarsi

I contratti di lavoro in Germania come anche nel resto del Mondo, vengono molto spesso terminati non solo alla fine dell’anno, ma anche in corso dello stesso. Una volta cessato il rapporto professionale di conseguenza, il datore di lavoro o il lavoratore, sarà costretto a trovarsi un altro impiegato e/o impiego. Detto ciò però la domanda sorge spontanea: come dipendente, a quanti giorni di ferie avrò diritto?

Veniamo al dunque

Supponiamo che il dipendente cambi lavoro nei primi sei mesi dell’anno e che all’inizio dell’anno abbia già usufruito di alcuni dei suoi giorni di ferie a disposizione; questo significa, che assunto da un nuovo datore di lavoro, ad egli spetteranno nuovamente altri giorni di ferie, meno i giorni rimanenti dal vecchio contratto di lavoro.

Se invece al contrario egli non abbia usufruito affatto delle ferie e si appresti a cambiare impiego nel primo semestre dell’anno, con il nuovo datore di lavoro egli avrà pieno diritto a vedersi assegnati nuovamente tutti i giorni di vacanza.

Nel caso invece un impiegato cessi il suo rapporto professionale nella seconda metà dell’anno sottoscrivendone uno nuovo, egli potrà – nel caso non abbia ancora usufruito di nessun giorno di ferie – fare richiesta di un conguaglio in contanti al suo vecchio principale. Con il nuovo capo sorgerà comunque il diritto ad avere a disposizione nuovi giorni di ferie. Con un cambio di lavoro nel secondo semestre dell’anno però, ad esempio al 1 novembre, non si ha il tempo di attesa di 6 mesi per avere diritto a giorni di vacanza. Al dipendente quindi, in questo caso, può essere accordato come vacanza soltanto 1 giorno al mese per ogni mese di lavoro.